La direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente linquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nellambiente idrico della Comunità, prevede un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze.
Poiché, nonostante lesistenza di normative comunitarie sulla lotta contro linquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nellac qua e non esistendo finora unanaloga normativa per prevenire e ridurre al minimo le emissioni nel suolo, è stata adottata la direttiva 2008/1/CE che stabilisce un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dellinquinamento. Essa prevede le misure necessarie per porre in essere una prevenzione e una riduzione integrate dellinquinamento tese a raggiungere un elevato livello di protezione dellambiente nel suo complesso.
Questo approccio integrato della riduzione dellinquinamento tende a favorire lapplicazione del principio dello sviluppo sostenibile.
Comunque, le finalità e lambito di applicazione specifiche della direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione dellinquinamento proveniente dalle attività di cui allallegato I, ovvero le categorie di attività industriali di cui allarticolo 1, che vanno dalle attività energetiche alla produzione e trasformazione dei metalli, dallindustria dei prodotti minerali allindustria chimica, dalla gestione dei rifiuti ad altri impianti industriali (pasta per carta, carta e cartoni, impianti di pretrattamento, tintura di fibre, macelli,impianti per la concia,ecc.
Le disposizioni della direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.
(LG-FF)