Prevenzione incendi, in Gazzetta il Decreto che modifica i Decreti 26 giugno 1984, 10 marzo 2005 e 3 agosto 2015

Il Decreto 14 ottobre 2022 del Ministero dell’interno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 26/10/2022. Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

 

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 14 ottobre 2022
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 26/10/2022

Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e’ prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (22A06030)

Art. 1 – Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984
Art. 2 – Modifiche all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984
Art. 3 – Modifiche all’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984
Art. 4 – Modifiche all’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984
Art. 5 – Modifiche all’art. 10 del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984
Art. 6 – Modifiche all’art. 11 del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984
Art. 7 – Modifiche all’allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984
Art. 8 – Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005
Art. 9 – Modifiche all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005
Art. 10 – Modifiche all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005
Art. 11 – Ulteriori modifiche al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005
Art. 12 – Modifiche alla Sezione S1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015
Art. 13 – Norme finali

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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