Sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005 è pubblicato il Decreto 15 settembre 2005 del Ministro dellInterno riguardante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento utilizzati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il Decreto 15 settembre 2005 del Ministro dellInterno è stato emanato in funzione della rilevata necessità di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in attuazione del progetto di regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 recante lapprovazione del regolamento concernente lespletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
Inoltre, nel rispetto della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, la regola tecnica allegata al decreto ministeriale si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in caso di modifiche sostanziali agli edifici, intendendo per modifiche sostanziali: – linstallazione di nuovi impianti; le modifiche costruttive degli impianti, quali laumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento; la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; il rifacimento dei solai delledificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dellimpianto di sollevamento; il rifacimento strutturale delle scale delledificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dellimpianto di sollevamento; laumento in altezza delledificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dellimpianto di sollevamento e, infine, il cambiamento della destinazione duso degli ambienti, interni alledificio, in cui si esercitano attività riportate nellallegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, nel rispetto della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, la regola tecnica allegata al decreto ministeriale si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in caso di modifiche sostanziali agli edifici, intendendo per modifiche sostanziali: – linstallazione di nuovi impianti; le modifiche costruttive degli impianti, quali laumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento; la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; il rifacimento dei solai delledificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dellimpianto di sollevamento; il rifacimento strutturale delle scale delledificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dellimpianto di sollevamento; laumento in altezza delledificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dellimpianto di sollevamento e, infine, il cambiamento della destinazione duso degli ambienti, interni alledificio, in cui si esercitano attività riportate nellallegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
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