Prevenzione incendi: vani di impianti di sollevamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005 è pubblicato il Decreto 15 settembre 2005 del Ministro dell’Interno riguardante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento utilizzati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Il Decreto 15 settembre 2005 del Ministro dell’Interno è stato emanato in funzione della rilevata necessità di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in attuazione del progetto di regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico – scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 recante l’approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
Inoltre, nel rispetto della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, la regola tecnica allegata al decreto ministeriale si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in caso di modifiche sostanziali agli edifici, intendendo per modifiche sostanziali: – l’installazione di nuovi impianti; le modifiche costruttive degli impianti, quali l’aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento; la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; il rifacimento dei solai dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento; il rifacimento strutturale delle scale dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento; l’aumento in altezza dell’edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento e, infine, il cambiamento della destinazione d’uso degli ambienti, interni all’edificio, in cui si esercitano attività riportate nell’allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

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