Previdenza: definito il regolamento in materia di forme pensionistiche complementari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2007 è pubblicato il Decreto 10 maggio 2007,n.62 contenente il “Regolamento per l’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005,n.252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Con il decreto 10 maggio 2007, n. 62, il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene definito il regolamento per l’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005,n.252 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari), in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR costituiscono, ove non già esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita. Gli stessi fondi possono: effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari; continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attività del fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati dalla Covip ; assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

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