Previsione e prevenzione dei grandi rischi

Costituita dal Ministro dell’ interno una apposita Commissione

In base alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante ” Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e al successivo decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante ” Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” , il Ministro dell’ Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile ( dopo l’ eliminazione dell’ apposita Agenzia nazionale per la protezione civile), ha emanato il Decreto 12 aprile 2002 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002) recante ” Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”. La Commissione opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale ” organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio”. Come indicato dall’ art.2 del Decreto , ” La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell’ interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all’ art. 3, da due esperti designati dall’ Agenzia per la protezione dell’ ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile”. Alla nomina dei componenti la Commissione provvederà con apposito decreto il Ministro dell’ interno , con il quale saranno anche nominati i componenti delle varie sezioni in cui si articola la Commissione stessa.

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