Prevista l’ adozione di una nuova direttiva relativa al trasporto di merci pericolose.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 117E/1 del 14-5-2008 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 10/2008 definita dal Consiglio il 7 aprile 2008 in vista dell’ adozione della direttiva 2008/…./CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

La Posizione Comune (CE) N. 1°/2008 definita dal Consiglio il 7 aprile 2008 considerando che il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabili interne comporta un considerevole rischio di incidenti, è opportuno adottare misure atte ad assicurare che tale tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

Pertanto, al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, è opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

L’ ADR, il RID e l’ ADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose, ma è opportuno che tali norme siano estese anche al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti.

Secondo la Posizione Comune(CE) N. 10/2008, la nuova direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’ interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste necessarie dalle condizioni di trasporto.

Con la nuova direttiva, gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne:
a) il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna no contemplati nella direttiva stessa;
b) se giustificato, l’ utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’ utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;
c) norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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