Pertanto, al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, è opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con ununica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.
L ADR, il RID e l ADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose, ma è opportuno che tali norme siano estese anche al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti.
Secondo la Posizione Comune(CE) N. 10/2008, la nuova direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste necessarie dalle condizioni di trasporto.
Con la nuova direttiva, gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne:
a) il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna no contemplati nella direttiva stessa;
b) se giustificato, l utilizzazione di rotte prescritte, compresa l utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;
c) norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.
(LG-FF)