Prima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di ecoreati

Prime indicazioni della Corte di Cassazione sulla normativa che disciplina la materia dei delitti ambientali.

Nel corso del seminario sui reati ambientali, svoltosi presso la Regione Toscana ai primi di dicembre, si è fatto il punto sulla L. 68 del 2015, in materia di ecoreati, parlando anche della prima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di ecoreati, n. 46170 del 3 novembre 2016.

Come sappiamo la Legge 68/2015 ha introdotto i delitti ambientali nel codice penale, questo ha significato un rafforzamento della tutela dell’ambiente che, prima, era debole in quanto quasi esclusivamente di tipo contravvenzionale.

Di recente, la Corte di Cassazione, che aveva già dato un contributo importante alla lettura della nuova normativa a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte stessa, ha espresso la sua prima sentenza in materia di ecoreati, in particolare sulla fattispecie criminale ambientale prevista dall’articolo 452 bis del Codice Penale.

Si tratta della prima pronuncia in materia, quindi dobbiamo aspettare ed essere cauti ma, come ha avuto modo di precisare Vito Bertoni, Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze e componente del Gruppo di lavoro sui reati in materia ambientale, fissa alcuni punti fermi su aspetti molto dibattuti della legge.

La recente sentenza, in estrema sintesi, chiarisce alcuni concetti, oggetto di interpretazione, come:

– abusività, nella legge si fa riferimento all’avverbio “abusivamente”, la Corte di Cassazione in questa sentenza conferma che abusivamente vada inteso non solo in caso di violazioni a disposizioni normative ma anche di tipo amministrativo;
– compromissione e/o deterioramento, anche su questi due termini ci sono state interpretazioni diverse, la Corte di Cassazione a proposito afferma che siamo di fronte a due concetti diversi, il deterioramento è un’alterazione statica mentre la compromissione è un’alterazione dinamica;
– significatività, ciò che conta è che la compromissione e/o il deterioramento siano rilevanti e misurabili, ovvero valutabili ed apprezzabili dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Fonte: ARPAT

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