Principi da applicare nelle gare per l’attribuzione del servizio sostitutivo mensa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006 è pubblicata la Circolare 27 aprile 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie, contenenti i “Principi d applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nelle gare per l’attribuzione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto). Procedura di infrazione 2005/4065 ex articolo 226 del Trattato CE.

Nella Circolare si premette che “la Commissione europea, con riferimento alla procedura di infrazione n. 2005/4065, ha constato che diverse amministrazioni italiane richiedono ai partecipanti alle gare per il servizio dei buoni pasto l’indicazione della lista degli esercizi convenzionati “attivi”, di cui dispongono le società che emettono detti buoni. Un esercizio convenzionato è considerato “attivo” se ha già emesso delle fatture per servizi prestati in favore della società concorrente, in un determinato periodo anteriore alla gara di appalto.
La Commissione ha censurato – si legge ancora nella Circolare – la pratica di assumere, come criterio di selezione dei candidati o di aggiudicazione dell’appalto, il numero di esercizi di ristorazione aventi in un determinato territorio un rapporto commerciale in corso con la società che emette i buoni pasto, poiché in tal modo sarebbero favorite le imprese con sede in Italia, le quali, prima della presentazione delle offerte , potrebbero più facilmente disporre di esercizi convenzionati nel territorio indicato ai fini della gare di appalto, rispetto alle imprese operanti in altri Stati membri.
Da qui la necessità di chiarire i principi da applicare, in conformità con le normative comunitarie, in questa tipologia di gare d’appalto.

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