Principio di parità di trattamento tra uomini e donne

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 373/37 del 21 dicembre 2004 è pubblicata la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’ accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

La direttiva 2004/113/CE del Consiglio – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 373/37 del 21 dicembre 2004 – stabilisce, innanzitutto, che è proibita ogni discriminazione fondata sul sesso nell’ accesso e nella fornitura di beni e servizi al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento tra uomini e donne negli Stati membri. Questa nuova disposizione, già in vigore, si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi e che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell’ area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. La normativa, dunque, vieta la differenza di trattamento basata sul sesso e a tal fine individua due categorie di discriminazione: una diretta, che sussiste quando a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di un’ altra in una situazione che è paragonabile; vi è invece discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell’ altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Fonte: Eur-Lex

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