Procedura di attestazione dei sistemi di edifici frigoriferi

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 173/15 del 6 luglio 2005 la Decisione della Commissione del 4 luglio 2005 relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’art.20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi di involucro per edifici frigoriferi.

La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione prevede che la Commissione, tra le due procedure per l’attestazione della conformità di un prodotto di cui all’art. 13, paragrafi 3 e 4, è tenuta a scegliere la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza. Conseguentemente, con l’adozione della Decisione del 4 luglio 2005, la Commissione ha stabilito che la conformità dei prodotti di cui all’Allegato I (Sistemi di edifici frigoriferi e sistemi di involucro per edifici frigoriferi per impiego in opere edilizie) venga attestata in base ad una procedura che prevede, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica gestito dal fabbricante, l’intervento – nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso – di un organismo di certificazione riconosciuto.

Fonte: Eur-Lex

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