Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole.

Con Deliberazione del 15 novembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2007, l’Autorità Garante della concorrenza del mercato ha adottato il Regolamento concernente le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

Questi sono i punti di maggior rilievo della Deliberazione:

La responsabilità del procedimento spetta al Dirigente preposto all’unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (art. 10, comma 6), o d altro funzionario dallo stesso incaricato.

In fase istruttoria il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione del caso in questione. Qualora il committente del messaggio pubblicitario non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione, e a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.

Quando sussistono fondati motivi per ritenere che il messaggio costituisca una pubblicità ingannevole o una pubblicità comparative illecita, il responsabile del procedimento, può invitare, per iscritto, il professionista a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità.

Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso, avvia l’istruttoria per verificare l’esistenza di pubblicità ingannevole o comparative illecite, dandone comunicazione al professionista, indicando: – l’oggetto del procedimento; – il termine per la sua conclusione; – l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; – l’ufficio presso cui si può accedere agli atti; – la possibilità di presentare memorie scritte o documenti; – il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 (art.8, comma 3) l’Autorità, in caso di particolare urgenza , può disporre d’ufficio la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, che deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, una volta dichiarata l’ingannevolezza della pubblicità o l’illiceità della pubblicità comparativa, può disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativi, a cura e spese del professionista, e può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista.

In tali caso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati.

(LG-FF)

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