La sospensione scatta alla data di assunzione della carica o della funzione e si applica anche ai processi penali per fatti precedenti all assunzione della carica.
L imputato o il suo difensore munito di procura può rinunciare alla sospensione in ogni momento. Anche in presenza dello stop, il giudice potrà procedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all assunzione delle prove non rinviabili.
La sospensione copre l intera durata dell incarico, non è reiterabile, ad eccezione del caso in cui intervenga una nuova nomina nel corso della stessa legislatura, né si applica nell ipotesi di successiva investitura nelle altre cariche o funzioni.
Prevista la possibilità per la parte civile, di trasferire l azione in sede civile in deroga all articolo 75, comma 3, del Codice di procedura penale. Si stabilisce anche che nell eventualità di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.
Il giudice fissa l ordine d esame delle cause, dando precedenza al processo relativo all azione trasferita.
(LG-FF)