Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 303/32 del 22 novembre 2005 è pubblicata la direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.
Come noto la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vieta limpiego negli stessi prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene , mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) delle categorie 1,2 e 3 di cui allallegato 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura delle sostanze pericolose, ma consente limpiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori SCCNFP, sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo SCCP dalla decisione 2004/210/CE della Commissione.
Poiché la citata direttiva 67/548/CEE è stata modificata dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, si è reso necessario adottare provvedimenti tali da rendere le disposizioni della direttiva 76/768/CEE conformi a quelle della direttiva 67/548/CEE. Infatti, con ladozione della direttiva 2005/80/CE le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 , 2 e 3 dellallegato I della direttiva 67/548/CEE vengono inserite anche nellallegato II della direttiva 76/768/CEE, a meno che tali sostanze non siano state valutate da SCCP e ritenute accettabili per limpiego nei prodotti cosmetici. Inoltre , la nuova direttiva stabilisce che le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ed elencate nellallegato III, parte prima della direttiva 76/768/CEE devono essere cancellate, in quanto ora figurano nellallegato II della direttiva 76/768/CEE e di conseguenza non possono essere impiegate nei prodotti cosmetici.
Poiché la citata direttiva 67/548/CEE è stata modificata dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, si è reso necessario adottare provvedimenti tali da rendere le disposizioni della direttiva 76/768/CEE conformi a quelle della direttiva 67/548/CEE. Infatti, con ladozione della direttiva 2005/80/CE le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 , 2 e 3 dellallegato I della direttiva 67/548/CEE vengono inserite anche nellallegato II della direttiva 76/768/CEE, a meno che tali sostanze non siano state valutate da SCCP e ritenute accettabili per limpiego nei prodotti cosmetici. Inoltre , la nuova direttiva stabilisce che le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ed elencate nellallegato III, parte prima della direttiva 76/768/CEE devono essere cancellate, in quanto ora figurano nellallegato II della direttiva 76/768/CEE e di conseguenza non possono essere impiegate nei prodotti cosmetici.
Fonte: Eur-Lex
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