Prodotti cosmetici: adeguamento degli allegati alla direttiva 76/768/CEE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 303/32 del 22 novembre 2005 è pubblicata la direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.

Come noto la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vieta l’impiego negli stessi prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene , mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) delle categorie 1,2 e 3 di cui all’allegato 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, ma consente l’impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori “SCCNFP”, sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo “SCCP” dalla decisione 2004/210/CE della Commissione.
Poiché la citata direttiva 67/548/CEE è stata modificata dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, si è reso necessario adottare provvedimenti tali da rendere le disposizioni della direttiva 76/768/CEE conformi a quelle della direttiva 67/548/CEE. Infatti, con l’adozione della direttiva 2005/80/CE le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 , 2 e 3 dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE vengono inserite anche nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, a meno che tali sostanze non siano state valutate da SCCP e ritenute accettabili per l’impiego nei prodotti cosmetici. Inoltre , la nuova direttiva stabilisce che le sostanze classificate come CMR dell’e categorie 1 e 2 ed elencate nell’allegato III, parte prima della direttiva 76/768/CEE devono essere cancellate, in quanto ora figurano nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE e di conseguenza non possono essere impiegate nei prodotti cosmetici.

Fonte: Eur-Lex

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