Prodotti da costruzione: controllo della conformità di appoggi strutturali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 è pubblicato il Decreto 11 aprile 2007 dei Ministeri delle infrastrutture, dello sviluppo economico e dell’interno relativo alla “Applicazione della direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,n. 246, relativa all’individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali.

Il decreto interministeriale si richiama, in particolare all’art. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l’attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che un decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell’Interno, sono individuati, rispettivamente, i prodotti determinati dalla Commissione dell’Unione europea e sono indicati i metodi di controllo della conformità.
Come previsto dall’articolo 1 del decreto interministeriale, i prodotti oggetto dello stesso decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 e art.10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.246/1993, il fabbricante di appoggi strutturali o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all’allegato 3 del decreto interministeriale, nelle forme previste dall’appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui al citato allegato 1.
L’impiego di prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 9 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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