Prodotti di origine animale : marchio d’identificazione alternativo

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 51/19 del 20-2-2007 è pubblicata la Decisione 2007/118/CE della Commissione del 16 febbraio 2007 che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio.

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare stabilisce che in tutte le fasi indicate non vi sia propagazione di malattie trasmissibili agli animali. A tal fine essa prevede innanzitutto un marchio specifico per i prodotti oggetto di restrizioni ed elenca anche vari trattamenti per inattivare l’agente patogeno della malattia in questione.
La direttiva permette anche di adottare norme d’applicazione specifiche, come l’introduzione di uno speciale marchio d’identificazione per le carni la cui immissione sul mercato non è autorizzata per motivi di polizia sanitaria.
Con la Decisione della Commissione del 16 febbraio 2007, gli Stati membri possono decidere di utilizzare il marchio d’identificazione speciale previsto nell’allegato alla decisione stessa (“marchio d’identificazione alternativo”), invece del marchio d’identificazione speciale previsto nell’allegato II della direttiva 2002/99/CE.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare il marchio d’identificazione alternativo devono comunicarlo alla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Fonte: Eur-Lex

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