Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 51/19 del 20-2-2007 è pubblicata la Decisione 2007/118/CE della Commissione del 16 febbraio 2007 che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio didentificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio.
La direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e lintroduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare stabilisce che in tutte le fasi indicate non vi sia propagazione di malattie trasmissibili agli animali. A tal fine essa prevede innanzitutto un marchio specifico per i prodotti oggetto di restrizioni ed elenca anche vari trattamenti per inattivare lagente patogeno della malattia in questione.
La direttiva permette anche di adottare norme dapplicazione specifiche, come lintroduzione di uno speciale marchio didentificazione per le carni la cui immissione sul mercato non è autorizzata per motivi di polizia sanitaria.
Con la Decisione della Commissione del 16 febbraio 2007, gli Stati membri possono decidere di utilizzare il marchio didentificazione speciale previsto nellallegato alla decisione stessa (marchio didentificazione alternativo), invece del marchio didentificazione speciale previsto nellallegato II della direttiva 2002/99/CE.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare il marchio didentificazione alternativo devono comunicarlo alla Commissione nellambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
La direttiva permette anche di adottare norme dapplicazione specifiche, come lintroduzione di uno speciale marchio didentificazione per le carni la cui immissione sul mercato non è autorizzata per motivi di polizia sanitaria.
Con la Decisione della Commissione del 16 febbraio 2007, gli Stati membri possono decidere di utilizzare il marchio didentificazione speciale previsto nellallegato alla decisione stessa (marchio didentificazione alternativo), invece del marchio didentificazione speciale previsto nellallegato II della direttiva 2002/99/CE.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare il marchio didentificazione alternativo devono comunicarlo alla Commissione nellambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Fonte: Eur-Lex
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