Prodotti fitosanitari: iscrizione dell’olio di paraffina come sostanza attiva

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 237/11 del 9.9.2009 è pubblicata la Direttiva 2009/117/CE del Consiglio del 25 giugno 2009 che modifica la direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione dell’olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 come sostanza attiva.

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 fissano le modalità per l’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e definiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della stessa direttiva. Tale elenco comprende l’olio di paraffina n. CAS 8042-47-5.

Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentato alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sull’olio di paraffina n. CASD 8042-47-5. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvato il 12 aprile 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l’olio di paraffina n. CAS 8042-47-5.

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. In particolare, gli elementi di prova prodotti durante tale valutazione non sono risultati sufficienti a dimostrare la sicurezza d’uso per operatori, lavoratori, astanti e consumatori. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni disponibili in tale fase, non è stato possibile concludere che l’olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 soddisfacesse i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati del riesame inter pares e a comunicare se intendesse continuare, o meno, a proporre le sostanze. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gi argomenti fatti valere dal notificante, la Commissione ha ritenuto inizialmente che le preoccupazioni emerse non potessero essere eliminate completamente.

Tuttavia, alla luce delle informazioni di cui il Consiglio dispone, sembra che i motivi di preoccupazioni siano legati alla mancanza di specificazioni e dovrebbero risolversi una volt dimostrata la purezza della sostanza. In particolare, come affermato nel rapporto scientifico dell’EFSA, se si potesse dimostrare che gli oli di paraffina sono di elevata purezza (100%), non dovrebbero essere sollevati motivi di preoccupazione di ordine tossicologico. Per le paraffine, le specificazioni sono stabilite dalla Farmacopea europea.

E’ prevedibile che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti olio di paraffina n. CAS 8042-47-5 soddisfino in linea di massima le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare se soddisfano tali specificazioni tecniche.
Secondo la presente direttiva della Commissione, è quindi opportuno iscrivere l’olio di paraffina nell’allegato I, a condizione che i notificanti presentino dati di conferma che comprovino la conformità a tali specificazioni.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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