1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetaprimid, atrazina, deltametrina, imazaòlil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina indicati nellallegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi do residui indica ti nellallegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti:
2. i nuovi limiti n
Massimi di residui, che trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo lentrata in vigore dei limiti stessi, si applicano per le sostanze attive deltametrina e atrazina a decorrere dal 19 dicembre 2007; per le sostanze attive acetamiprid, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina a decorrere dal 15 giugno 2008; per l sostanza attiva imazalil a decorrere dal 15 settembre 2008.
(LG-FF)