Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005 è pubblicato del Decreto 31 maggio 2005 del Ministero della Salute contenente la Proroga temporanea dellautorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nellallegato I del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 134 aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005.
Il Decreto legislativo del 17 marzo 1995,n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE si riferisce alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonchè alla Circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995,n.17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari.
Il Direttore Generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute ha emanato il Decreto 31 maggio 2005 con il quale le autorizzazioni allimmissione in commercio e allimpiego dei prodotti fitosanitari riportati nellallegato al citato decreto sono prorogate fino al 30 giugno 2006 per procedere alla valutazione di alcuni aspetti emersi nel corso delle verifiche di applicazione delle direttive di iscrizione in allegato I delle sostanze attive componenti.
Restano invariate le condizioni dimpiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento al decreto legislativo del 14 marzo 2003, nonché delle verifiche attualmente in corso.
Il suddetto decreto legislativo 65/2003, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, riguarda lattuazione della direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura dei preparati pericolosi.
Il Direttore Generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute ha emanato il Decreto 31 maggio 2005 con il quale le autorizzazioni allimmissione in commercio e allimpiego dei prodotti fitosanitari riportati nellallegato al citato decreto sono prorogate fino al 30 giugno 2006 per procedere alla valutazione di alcuni aspetti emersi nel corso delle verifiche di applicazione delle direttive di iscrizione in allegato I delle sostanze attive componenti.
Restano invariate le condizioni dimpiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento al decreto legislativo del 14 marzo 2003, nonché delle verifiche attualmente in corso.
Il suddetto decreto legislativo 65/2003, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, riguarda lattuazione della direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura dei preparati pericolosi.
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