Produzione di biogas con sottoprodotti di origine animale

Sulla G.U. dell’UE L 19/27 del 21 gennaio 2005 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 92/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi.

Il citato regolamento(CE)n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, reca le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, oltre a prevedere le norme riguardanti le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei citati sottoprodotti. Prevedendo inoltre la possibilità di usare metodi supplementari di eliminazione e utilizzazione, il Comitato di coordinamento scientifico (CSS), debitamente consultato in proposito, ha espresso un parere su sei metodi di trasformazione alternativi per il trattamento e l’eliminazione, di cui cinque metodi considerati sicuri. Tra questi un trattamento dei rifiuti di origine animale per mezzo di alte temperature e di idrolisi alcalina ad alta pressione, fornendo orientamenti sulle possibilità di utilizzare l’idrolisi alcalina e sui suoi rischi per l’eliminazione di materiali di categoria 1, 2 e 3 . Il 26 e il 27 novembre 2003, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere favorevole su tali processi, in particolare quello riguardante il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione e considerando gli altri processi altrettanto validi come metodi alternativi per l’eliminazione e/o l’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale .La Commissione ha ritenuto opportuno approvare i nuovi metodi, in particolare quello relativo al processo di trasformazione del grasso animale in biodiesel, ma anche per il trattamento e l’eliminazione, nel rispetto di norme rigorose, della maggior parte dei materiali di categoria 1.
Pertanto, con l’adozione del Regolamento (CE) n. 92/2005 del 19 gennaio 2005 vengono modificati l’allegato VI, capitoli II e III del regolamento (CE) n. 1774/2002 e i processi d’idrolisi alcalina per il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione sono rispettivamente definiti e approvati negli allegati I e III del nuovo regolamento. Nell’allegato IV dello stesso regolamento è definito il processo di produzione di biodiesel mediante il trattamento della parte grassa dei sottoprodotti di origine animale (grasso animale) alla condizione, fra l’altro, che per il biodiesel derivante dal trattamento di materiali di categoria 1 sia adottato un sistema adeguato di purificazione dei gas per evitare l’emissione di residui proteici non combusti quando viene bruciato lo stesso biodiesel. Nel successivo allegato V del nuovo regolamento viene, infine, indicato il processo di gassificazione brookess . Tale processo impiega la combustione ad alta temperatura in condizioni di iperaerazione per ossidare la materia organica in CO2, NO2 ed H2O.Viene usato un processo per lotti con un tempo di soggiorno prolungato per i sottoprodotti di origine animale di circa 24 ore. Con tale processo non è consentita la massificazione di materiali diversi dai sottoprodotti di origine animale.
Vogliamo ricordare che sulla stessa Gazzetta Ufficiale dell’UE L 19 del 21 gennaio 2005 è anche pubblicato il Regolamento (CE) 93/2005 della Commissione che modifica il già citato regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale.

Fonte: Eur-Lex

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