Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005 è pubblicato il Decreto 25 luglio 2005 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio relativo ai Criteri per lincentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Il Decreto 25 luglio 2005, emanato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, concernente i Criteri per lincentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, si richiama al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità, dove allarticolo 7, comma 2, lettera d) stabilisce che per lelettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare o criteri per lincentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.
Come stabilito allart. 3 del decreto interministeriale, beneficiano dellincentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di conversione fotovoltaica della fonte solare, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto di energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.
Inoltre, possono accedere (art. 4) allincentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dellenergia solare, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio, a seguito di rifacimento totale, in data successiva al 30 settembre 2005 o entrati in servizio, a seguito di potenziamento, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenua a seguito dellintervento di potenziamento.
Ai fini dellaccesso allincentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dellenergia solare, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1 del decreto.
Come stabilito allart. 3 del decreto interministeriale, beneficiano dellincentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di conversione fotovoltaica della fonte solare, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto di energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.
Inoltre, possono accedere (art. 4) allincentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dellenergia solare, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio, a seguito di rifacimento totale, in data successiva al 30 settembre 2005 o entrati in servizio, a seguito di potenziamento, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenua a seguito dellintervento di potenziamento.
Ai fini dellaccesso allincentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dellenergia solare, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1 del decreto.
Approfondimenti