Produzione e sviluppo di statistiche sulla partecipazione all’apprendimento permanente.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 246/33 del 18.9.2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 823/2010 della Commissione del 17 settembre 2010 che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche sulla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente.

Il Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee nel settore citato.

Poiché è necessario procedere all’adozione di misure in vista dell’attuazione di singole iniziative statistiche finalizzate alla produzione di statistiche relative alla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente di cui al settore 2 del citato regolamento(CE) n. 452/2008, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

Le misure di cui al presente regolamento, conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, all’articolo 1 stabilisce che:
“Tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 si procede alla rilevazione dei dati per la prima indagine sulla partecipazione e sulla mancata partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente (indagine sull’istruzione degli adulti). Il periodo di riferimento per il quale sono rilevati dati sulla partecipazione alle attività di apprendimento permanente è costituito dai dodici mesi che precedono il periodo di rilevazione dei dati. I dati sono rilevati ogni cinque anni.
L’indagine riguarda la popolazione compresa nella fascia di età tra 25 e 64 nni. In via facoltativa possono essere prese in considerazione le fasce di età 18-24 anni e 65-69 anni.

L’allegato I del presente regolamento specifica le variabili riguardanti i temi dell’indagine enumerati nel settore 2 del regolamento(CE) n. 452/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 4.6.2008) e le relative disaggregazioni.

Le pertinenti prescrizioni in tema di campionamento e di precisione figurano nell’allegato II del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione in merito alla qualità dell’indagine sulla partecipazione e sulla mancata partecipazione degli adulti conformemente al criteri relativi alla qualità e di ulteriori prescrizioni contenute nell’allegato III del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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