Poiché è necessario procedere alladozione di misure in vista dellattuazione di singole iniziative statistiche finalizzate alla produzione di statistiche relative alla partecipazione degli adulti allapprendimento permanente di cui al settore 2 del citato regolamento(CE) n. 452/2008, le autorità statistiche nazionali e lautorità statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa allindipendenza, allintegrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dellautorità statistica comunitaria.
Le misure di cui al presente regolamento, conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, allarticolo 1 stabilisce che:
Tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 si procede alla rilevazione dei dati per la prima indagine sulla partecipazione e sulla mancata partecipazione degli adulti allapprendimento permanente (indagine sullistruzione degli adulti). Il periodo di riferimento per il quale sono rilevati dati sulla partecipazione alle attività di apprendimento permanente è costituito dai dodici mesi che precedono il periodo di rilevazione dei dati. I dati sono rilevati ogni cinque anni.
Lindagine riguarda la popolazione compresa nella fascia di età tra 25 e 64 nni. In via facoltativa possono essere prese in considerazione le fasce di età 18-24 anni e 65-69 anni.
Lallegato I del presente regolamento specifica le variabili riguardanti i temi dellindagine enumerati nel settore 2 del regolamento(CE) n. 452/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE del 4.6.2008) e le relative disaggregazioni.
Le pertinenti prescrizioni in tema di campionamento e di precisione figurano nellallegato II del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione in merito alla qualità dellindagine sulla partecipazione e sulla mancata partecipazione degli adulti conformemente al criteri relativi alla qualità e di ulteriori prescrizioni contenute nellallegato III del presente regolamento.
(LG-FF)