Professioni tecniche della prevenzione: in G.U. la legge 17 ottobre 2007 n. 189

E’ stata pubblicata in Gazzetta una legge che prevede differimento del termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Tale legge modifica i termini della delega originariamente prevista dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43 per l’istituzione degli ordini relativi ad alcune professioni sanitarie e delle prevenzione, i quali termini vengono convertiti da “sei mesi” in “ventiquattro mesi”.
Per quanto attiene alla materia delle prevenzione, le relative professioni erano state identificate dalla legge 10 agosto 2000 n. 251, ed in particolare dal suo articolo 4 che si riporta di seguito:
“Professioni tecniche della prevenzione
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita’ pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilita’ derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.”

AG

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