Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2011 è pubblicato il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 di “Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”.

Il presente decreto fissa un quadro per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all’energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

L’articolo 2 del presente decreto fornisce una ampia interpretazione delle definizioni circa i “prodotti connessi all’energia”, ovvero qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente.

L’immissione sul mercato (art. 3) ovvero la messa in servizio dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all’articolo 9. La circolazione di detti prodotti è libera.

E’ consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti non conformi al presente decreto a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, né messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato (art. 4), ai fini dell’attuazione del presente decreto, Autorità competente per la sorveglianza del mercato ed assicura il necessario coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell’attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizio con i rappresentanti delle predette amministrazioni.

L’Agenzia delle Dogane è l’Autorità responsabile dei controlli alle frontiere di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

L’ENEA –Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile fornisce supporto all’Autorità competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate. Per tali finalità, l suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(LG-FF)

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