Promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 24 marzo 2011 è pubblicato il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24 concernente l’”Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”.

Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità europea in materia di ambiente, di clima e di energia, il presente decreto stabilisce l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all’articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell’intero arco della loro vita.

Il presente decreto si applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, stipulati:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori nei casi in cui sono assoggettati all’obblighi di applicare le procedure di appalto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) dagli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un contratto di servizio pubblico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, di importo superiore alle soglie definite all’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il presente decreto non si applica ai contratti di acquisizione dei veicoli di cui all’articolo 2, com ma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2008, nel caso in cui detti veicoli non siano stati assoggettati all’omologazione tipo o ad omologazione individuale.

(LG-FF)

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