Proroga Incendi: adeguamento strutture turistico-alberghiere

Proroga di due anni per adeguare le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi. Ma SOLO se ammesse al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio

Viene prorogato di due anni il termine ultimo per adeguare le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, che
– non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
– e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso:
– di omessa presentazione dell’istanza
– di mancata ammissione al piano straordinario
– ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013,
non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.

Infatti, nella seduta del 23 febbraio u.s., infatti, la Camera dei Deputati con 477 voti a favore e 75 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. Milleproroghe).

Il provvedimento è stato approvato in via definitiva, e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Testo:

7. Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.

(Red)

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