Prorogata la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità UE.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 31/50 del 5 febbraio 2011 è pubblicata la Decisione 2011/81/UE della Commissione del 4 febbraio 2011 recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea.

In conformità al regolamento (CE) n. 66/2010 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica previsti delle decisioni.Il periodo di applicazione delle decisioni 2003/31/CE e 2003/200/CE va prorogato fino al 30 aprile 2011.

Il periodo di applicabilità delle decisioni 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE va prorogato fino al 30 giugno 2011. Il periodo di applicabilità della decisione 2002/747/CE va prorogato fino al 31 agosto 2011. Pertanto, tali decisioni vanno conseguentemente modificate.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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