Protezione contro l’introduzione di organismi nocivi dei vegetali

Lo prevede la Direttiva di modifica 2002/36/CE della Commissione del 29 aprile 2002

Sulla G.U.C.E. L 116/16 del 3 maggio 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/36/CE della Commissione del 29 aprile 2002 recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’ introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. L’ allegato della direttiva indica le modifiche da apportare agli allegati I, II, IVI e V della direttiva 2000/29/CE in base alle seguenti considerazioni sull’ opportunità: – di adottare misure di protezione contro l’ introduzione nella Comunità degli organismi nocivi Anisogramma anomala ( Peck) E. Muller, Anoplophora glabripennis ( Motschulsky) e Naupactus leucoloma Boheman, finora sconosciuti nella Comunità; – modificare le disposizioni in vigore nei confronti di Liriomyza bryoniae ( Kaltenbach) limitandole a zone protette dell’ Irlanda e del Regno Unito ( Irlanda del Nord ) nelle quali è stata accertata l’ assenza di tale organismp; – modificare l’elenco delle piante ospiti di Liriomyza huidobrensis ( Blanchard) e di Liriomyza trifolii ( Burgess ) per tener conto delle informazioni più aggiornate sul rapporto tra gli organismi nocivi e le piante ospiti. Dati i continui rilevamenti – si legge nella direttiva – di Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa ( Malloch), Liriomyza huidobrensis ( Blanchard), Liriomyza trifolii ( Burgess) e Thrips palmi Karny nelle merci, è opportuno rafforzare le vigenti misure protettive contro l’ introduzione e la diffusione nella Comunità dei suddetti organismi nocivi. Nell’ ambito del rafforzamento di dette misure di protezione occorre disporre – sottolinea la direttiva – di un passaporto delle piante o prodotti vegetali originari della Comunità europea e di un certificato fitosanitario per i vegetali o prodotti vegetali originari dei paesi terzi. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale direttiva anteriormente al 1° aprile 2003.

Fonte: Eur-Lex

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