Protezione del dritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

In vigore dal 5 marzo 2008 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 29 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

In particolare l’art. 2 del DPR (modificando gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del Regio Decreto n. 12369 del 18 maggio 1942) stabilisce che entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita dell’opera d’arte o del manoscritto, i soggetti interessati, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione contenente il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta (e, se conosciuto, anche il domicilio), il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell’imposta e, (ove identificabile), il genere artistico a cui appartiene l’opera (come pittura, scultura, disegno, stampa), nonché (qualora indicati nell’esemplare dell’opera o comunque a conoscenza del dichiarante), il titolo dell’opera e la data di creazione.

La dichiarazione può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che sarà predisposto dalla SIAE.

Qualora si tratti di copie delle opere delle arti figurative prodotte dall’autore stesso e sotto la sua autorità in numero limitato, e considerate come originali (purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore), la dichiarazione deve anche indicare se l’opera abbia o no segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, l firma).

Se l’opera è pseudonima o anonima, se ne fa mencio ne nella dichiarazione, che, in tal caso, deve anche contenere le misure dell’esemplare dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.
La SIAE, ricevuta la dichiarazione, ne restituisce copia al dichiarante con la data di ricezione.

La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest’ultimo.

Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l’avvenuta vendita, e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, indicando l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero, nei casi in cui gli autori non risultino noti, dalla data di pubblicazione gli interessati possono segnalare al,la SIAE (perchè siano corretti) errori materiali od omissioni.

Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all’avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all’articolo 154 della legge 22 aprile 1942, n. 633.
Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.

(LG-FF)

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