Protezione delle foreste contro l’ inquinamento atmosferico e contro gli incendi

Pubblicati sulla GUCE due rispettivi Regolamenti(CE) del 15 maggio 2002

Sulla G.U.C.E. del 17 maggio 2002 ( L 132/1 e L 132/3) sono pubblicati due regolamenti in tema di protezione delle foreste nella Comunità: il Regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 aprile 2002 che modifica il Regolamento (CEE)n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’ inquinamento atmosferico e il Regolamento (CE) n. 805/2002 del 15 aprile 2002 che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. Per quanto riguarda l’ inquinamento atmosferico delle foreste, il nuovo Regolamento si è reso necessario in quanto il periodo di applicazione dell’ azione comunitaria prevista dal Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio ha avuto termine il 31 dicembre 2001.A norma dell’ arrt.11, paragrafo 3 di tale Regolamento, prima della scadenza di tale periodo di applicazione la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione concernente in particolare gli aspetti ecologici, economici e sociali nonché i risultati di un’analisi costi/benefici. Non essendo terminati i lavori preparatori, il proseguimento dell’ azione comunitaria nel 2002 presuppone una misura transitoria volta a prorogarne di un anno la durata. Pertanto, entro il 30 giugno 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullì’applicazione del presente regolamento nonché una proposta di revisione attinente in particolare gli aspetti ecologici, economici e sociali ( valutazione qualitativa) e ai risultati di un’analisi costi/benefici.Anche per quanto riguarda la protezione delle foreste nella Comunità dagli incendi, come nel caso precedente il periodo di applicazione dell’ azione comunitaria prevista dal Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio ha avuto termine il 31 dicembre 2001.Anche in questo caso il proseguimento dell’ azione comunitaria presuppone una misura transitoria volta a prorogarne di un anno la durata. Infatti con il nuovo Regolamento l’ azione prevede una durata fino al 1° gennaio 2003.

Fonte: Eur-Lex

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