Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

La Corte di Giustizia europea, con sentenza della Terza Sezione del 16 giugno 2005,accogliendo la richiesta della Commissione europea, ha condannato l’Italia per non aver trasposto, nel termine stabilito, la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.Nel link il testo della sentenza.

Ancora una volta l’Italia viene condannata per “inadempimento di uno Stato” alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell’art.226 CE. Nel caso specifico, si tratta delle conclusioni di un ricorso della Commissione che ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di condannare l’Italia per non aver trasposto, nel termine prescritto, la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. In particolare – come risulta dalla Sentenza emanata dalla Terza Sezione della Corte il 16 giugno 2005 – la Commissione ha fatto valere che la normativa italiana (già in vigore all’epoca dell’adozione della suddetta direttiva) non contempla alcuna disposizione relativa alla possibilità di ottenere un brevetto per un’invenzione avente per oggetto un prodotto composto da materiale biologico o che ne contiene (art. 3,n.1 della direttiva); non prevede la possibilità di brevettare un elemento isolato del corpo umano altrimenti prodotto mediante un procedimento tecnico (art.5, n.2 della direttiva); non prevede la non brevettabilità di taluni processi specifici, come la clonazione degli esseri umani e l’impiego di embrioni umani a fini industriali e commerciali (art. 6, n. 2 della direttiva); non contiene alcuna disposizione relativa alla portata della protezione offerta da un brevetto a un’invenzione biotecnologia (artt. 8-11 della direttiva); non prevede la concessione di licenze obbligatorie nel caso in cui esista un nesso di dipendenza tra un brevetto su un’invenzione biotecnologia ed un sistema di protezione dei ritrovati vegetali (art. 12 della direttiva). La Corte di Giustizia ricorda che ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia di una direttiva comunitaria, conformemente allo scopo che essa persegue.Gli Stati membri possono scegliere la forma e i mezzi di attuazione delle direttive che meglio permettono di garantire il risultato che queste ultime devono raggiungere.
Dopo aver analizzato la normativa italiana, la Corte ha ritenuto fondati gli addebiti della Commissione che ha considerato inadempiente l’Italia per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 15 della citata direttiva.

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