Provvedimenti di espulsione per via aerea: l’assistenza durante il transito

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 25 gennaio 2007, n. 24 relativo all’”Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per vi aerea”.

Il Decreto definisce misure comuni per l’esecuzione di espulsioni per via aerea di stranieri destinati a Paesi terzi che, in assenza di voli diretti, debbano effettuare transito in aeroporti situati in un altgro Stato membro dell’Unione europea, lasciando tuttavia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata con la Legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo e di libertà fondamentali.
Tra i punti qualificanti del Decreto sono d segnalare:
-Le modalità di richiesta di transito per via aerea, per cui, al fine di eseguire il provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo (vale a dire, che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, della Repubblica d’Islanda o del Regno di Norvegia) il Ministero dell’Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per l’immigrazione e la polizia delle frontiere, presenta all’Autorità centrale (individuata dallo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito) la richiesta di transito contenente i dati indicati nell’allegato (art. 4, 1).
-La richiesta può essere rifiutata in alcuni casi, fra cui :
se il cittadino di un paese terzo risulti in Italia imputato o condannato per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale, o comunque per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (art. 4, 2, a);
se il cittadino di un Paese terzo, è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o l sicurezza dello Stato (art. 4, 2, e).
-Il transito per via aerea non è però richiesto né autorizzato qualora il cittadino di un Paese terzo corra il rischio di subire nel Paese di destinazione (o in quello di transito) trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte, ovvero possa rischiare la vita o la libertà per motivi di razza, religione, nazionalità, per il suo orientamento sessuale o perf le sue idee politiche (art. 4,6).
-Misure di assistenza. Da parte sua, la direzione centrale per l’immigrazione e la polizia delle frontiere è tenuta ad adottare ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile; a fornire tutte le misure di sostegno necessarie, dall’atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo (art. 6,1 e 2):
-Infine, durante le operazioni di transito, le persone che compongono la scorta non devono indorrare abiti civili e non devono portare armi; i loro poteri non limitati all’autodifesa, fatt salva la necessità di adottare misure ragionevoli e proporzionate l fine di impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, o provochi lesioni a se stesso o ad altri, o arrechi danni a beni.

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