Pubblicata in Gazzetta la Seveso 3. Analisi delle principali modifiche introdotte

Il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 161 del 14/07/2015 – Supplemento Ordinario n. 38. Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 161 del 14/07/2015 – Supplemento Ordinario n. 38

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015

Capo I – Principi generali e campo di applicazione
Capo II – Competenze
Capo III – Adempimenti
Capo IV – Sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni

A cura dell’Ing. Edoardo Galatola

Nel testo definitivo sono state accolte buona parte delle richieste migliorative proposte dalle Commissioni 10 (Industria, commercio, turismo) e 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive) della Camera sulla base delle proposte migliorative presentate da Confindustria in audizione.

Le principali modifiche introdotte rispetto alla bozza di recepimento, sono:

– Si definisce “nuovo stabilimento” (art.3, Definizioni, comma e)) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data.

– Gli aggiornamenti (Art. 15, Rapporto di Sicurezza, comma 6) per gli “stabilimenti preesistenti”, vanno inviati entro il 1° giugno 2016, mentre per gli “altri stabilimenti”, entro due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. Di conseguenza per gli stabilimenti preesistenti ci sarà meno di un anno di tempo, mentre per gli stabilimenti altri ci saranno esattamente due anni dalla data di entrata in vigore.

– Nell’Allegato 5 – Sezione B – Tabella 1.1. Occorre riportare l’elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche. Grazie a questa modifica non sarà più necessario elencare tutte le sostanze come richiesto nella Bozza.

– La Commissione (Allegato H, Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni, Appendice 2, Parte I, II fase) procede all’analisi dei punti della lista di riscontro di cui all’appendice 3 o parti di essa sulla base degli obiettivi specifici dell’ispezione di cui al punto 5.1… Di conseguenza è accettato il principio che le ispezioni possono non essere svolte sempre su tutti i punti della norma.

L’Allegato L – Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore è modificato significativamente nei punti 5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell’allegato D (vengono equiparati n.a.r. e SCIA) e 8. Disposizioni transitorie in cui si prevede una corsia privilegiata per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ove non presente.

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