Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’interpello n. 3/2017

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 16 novembre 2017, la risposta all’istanza: Accesso al F.I.S. (Fondo di integrazione salariale) di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Interpello n. 3/2017 del 16 novembre 2017

Destinatario: A.N.I.S.A. Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Accesso al F.I.S. (Fondo di integrazione salariale) di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L’A.N.I.S.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) ha formulato istanza di interpello, al fine di conoscere il parere di questa Amministrazione, circa la possibilità di consentire, nell’attuale quadro normativo, che in caso di operazioni societarie di affitto di ramo d’azienda, laddove sia fatta richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal F.I.S. (Fondo di integrazione salariale) da parte della impresa cessionaria, vi sia il riconoscimento della contribuzione già versata dall’impresa cedente.
Ciò in analogia con quanto avviene con riguardo al requisito dell’anzianità lavorativa, in tutti i casi di trasferimento di ramo d’azienda – cui per costante interpretazione giurisprudenziale è assimilato l’affitto di ramo d’azienda – e accesso agli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda cessionaria, nel rispetto del principio generale dettato dall’articolo 2112 c.c. volto a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre ricordare che il Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) è stato istituito con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Infatti, il precedente Fondo residuale già istituito dalla legge n. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero) ha assunto – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – la denominazione di Fondo di integrazione salariale e risulta ora disciplinato dagli articoli 28 e seguenti del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il Fondo è rivolto a quei datori di lavoro che occupino più di 5 dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS e della CIGO, e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà alternativi.
L’articolo 1 del decreto legislativo citato, stabilisce in via di principio che, per poter beneficiare dell’integrazione salariale, i lavoratori siano in possesso – alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale – di un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda.
Le modalità operative di funzionamento del Fondo di integrazione salariale sono dettate, in modo specifico, dal decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché dalla circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016.
In particolare quest’ultima, in ordine ai requisiti che devono possedere i destinatari del Fondo, al punto 3 precisa che: “In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante”.

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