Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’interpello n. 5/2017

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 30 novembre 2017, la risposta all’istanza: Erogazione della formazione di base e trasversale nell’ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n.81/2015.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Interpello n. 5/2017 del 30 novembre 2017

Destinatario: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Erogazione della formazione di base e trasversale nell’ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione Generale in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
In particolare, l’istante chiede se l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale, sancito dall’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo innanzi citato sia ascrivibile al datore di lavoro anche laddove quest’ultimo proceda all’assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la suddetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro, della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si
rappresenta quanto segue.
In via preliminare, va ricordato che l’articolo 44, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, che “La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio […]”.
In proposito, le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014) hanno specificato che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte. In particolare, le Linee Guida richiamano, indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione.

Si può, pertanto, ritenere che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.
Tale soluzione appare coerente con le finalità perseguite dallo stesso comma 3 dell’articolo 44 citato, il quale richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

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