Pubblicato il DURC – entrerà in vigore dal 30 dicembre 2007

Approfondimento dell’Avv. Nunzio Leone sul DURC, il “Documento unico di regolarita’ contributiva”.
Come previsto dall’art. 10, il provvedimento entrerà in vigore dal 30 dicembre 2007, in tutti i settori di attività ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Pubblichiamo un Approfondimento dell’Avv. Nunzio Leone sul DURC.

La Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 ha pubblicato il decreto del 24 ottobre 2007 sul DURC, il “Documento unico di regolarita’ contributiva”.
Come previsto dall’art. 10, il provvedimento entrerà in vigore dal 30 dicembre 2007, in tutti i settori di attività ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
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Grande novità è l’introduzione della regolarità delle condizioni di lavoro, compresa, in particolare, la sicurezza sul lavoro, pena il NON rilascio del DURC fino a 24 mesi per le violazioni riportate nell’Allegato I.
Pertanto, dal 30 dicembre 2007 qualsiasi beneficio o sgravio, da parte di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla tipologia dell’attività esercitata, è subordinato al possesso del DURC.
Altrimenti non sarà possibile accedere, ad esempio:
– riduzioni contributive per i contratti di inserimento, per le assunzioni con Legge 407/90 o quelle la cui disciplina prevede un sottoinquadramento contrattuale (es. i contratti di inserimento)
– benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Violazioni e periodo di non rilascio del DURC (Allegato I)

– Codice Penale: Art. 589, c. 2 (24 mesi), Art. 437 (24 mesi), Art. 590, c. 3 (18 mesi)
– D.Lgs. 626/94, Art. 89, c. 1 e 2, lett. a) (12 mesi)
– D.Lgs. 494/96, Art. 22, c. 3, lett. a) (12 mesi)
– DPR 164/56, Art. 77, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi)
– DPR 303/56 Art. 58, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi)
– DPR 547/55, art. 389, c. 1, lett. a) e b) (12 mesi)
– D.Lgs. 286/98, Art. 22, c. 12 (8 mesi)
– DL 12/2002, Art. 3, c. da 3 a 5 e smi (6 mesi)
– D.Lgs. 66/2003, Artt. 7 e 9 (3 mesi).

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Il ministro del Lavoro, On. Cesare Damiano ha sottolineato “ l’attenzione continua, quotidiana del Governo per la trasparenza e la lotta al lavoro nero”. Anche ai fini di tutelare la corretta concorrenza tra gli operatori, sanzionando quelli non in regola. Il Durc sarà d’ora in poi richiesto a tutti i datori di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria “.

Il Durc è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.

Tra i requisiti per avere la regolarità contributiva, è richiesta innanzitutto, la continuità degli adempimenti mensili o periodici.
Si realizza così un’altra tappa, nella lotta al lavoro nero, intrapresa dal Governo, anche ai fini di tutelare la correttezza della concorrenza tra gli operatori, sanzionando quelli non in regola.
La validità del Durc è mensile, ma negli appalti privati è trimestrale.
Il decreto regola, inoltre, anche le cause che impediscono il rilascio del Durc e i casi in cui non può essere rilasciato per irregolarità in materia di tutela della condizione di lavoro.

Soggetti obbligati (Art. 1)
Il possesso del Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) e’ richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonche’ ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC e’ inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.

(RMP)

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