Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori bis

Il Decreto-Legge n. 149 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 del 09/11/2020. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 del 09/11/2020

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170)

Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2020

Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

Articoli 1 – 8

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

Articoli 9 – 20

Art. 17
Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

“ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attivita’, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Segue parte di provvedimento in formato grafico.

ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1
Per le attivita’ con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base a una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

Segue parte di provvedimento in formato grafico.

Titolo III
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articoli 21 – 30

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articoli 31 – 32

ALLEGATI

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Approfondimenti

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