Pubblicato un opuscolo sul tema fitofarmaci della serie “Chi fa cosa in Toscana”

ARPAT pubblica: “Suolo. Cosa fare in caso di impiego di fitofarmaci per uso professionale e a chi rivolgersi per i controlli” quindicesimo opuscolo della serie “Chi fa cosa in Toscana”.

L’Ufficio relazioni con il pubblico talvolta, soprattutto nei periodi estivi, riceve segnalazioni o richieste di informazioni da parte dei cittadini preoccupati per l’uso di prodotti fitosanitari o fitofarmaci nelle vicinanze delle loro abitazioni, lungo le strade o in parchi pubblici.

La normativa, a livello nazionale, raccomanda di ridurre l’uso di fitofarmaci lungo le strade, le linee ferroviarie e nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili proprio per ridurre gli impatti di questi prodotti, in particolare, sulla salute umana ma anche sull’ambiente e sulla biodiversità.

La normativa regionale prevede, nello specifico, che per scopi non agricoli, sia consentito il solo impiego di alcuni prodotti, ad esempio quelli non appartenenti alle classi dei “molto tossici”, “tossici” e “nocivi”, quelli con caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata e che non riportino in etichetta indicazioni di tossicità per la fauna terrestre e acquatica, nonché per la microflora e la microfauna.

Inoltre, è importante sapere che, in Toscana, chiunque per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all’utilizzo per scopi non agricoli deve richiedere ed ottenere il nulla-osta di carattere sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio.

Bisogna altresì sapere che la normativa toscana prevede che l’area non agricola soggetta a trattamento venga delimitata e segnalata da parte dell’operatore, addetto al trattamento, con cartelli di pericolo e di divieto di accesso per un periodo di 48. Il Sindaco, qualora sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, vieta con propria Ordinanza, anche su indicazione dell’Azienda USL competente per territorio, l’accesso nelle aree interessate dal trattamento per un intervallo di tempo diverso correlato alla tipologia di prodotto impiegato.

Infine, è bene essere informati sul fatto che le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10 metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali nonchè dalle strade di pubblico passaggio. È possibile derogare da tale distanza quando sono effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamente registrati presso il Ministero della Sanità per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva.

Fonte: ARPAT

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