Infatti, larticolo 30 del trattato prevede ladozione nella Comunità di norme fondamentali per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Come riconosciuto dalla Corte di giustizia europea nella sua giurisprudenza, il compito di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, imposto alla Comunità dallarticolo 2, lettera b) del trattato, non significa che, una volta che tali norme siano state stabilite, uno Stato membro non possa prevedere misure di protezione più stringenti.
La responsabilità nazionale degli Stati membri per quanto concerne l sicurezza nucleare degli impianti nucleari costituisce il principio fondamentale, sancito dalla convenzione sulla sicurezza nucleare, in base al quale le comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare.
La presente direttiva tende a rafforzare il detto principio della responsabilità nazionale e quello della responsabilità primaria per la sicurezza nucleare di un impianto nucleare, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della sua autorità di regolamentazione competente, e deve potenziare il ruolo e lindipendenza delle autorità di regolamentazione competente.
Benché la presente direttiva riguardi principalmente la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, è importante altresì garantire la gestione sicura del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, anche nelle strutture per lo stoccaggio e lo smaltimento.
Gli Stati membri, che intendono intraprendere linstallazione di impianti nucleari, devono valutare, ove appropriato, i pertinenti principi fondamentali di sicurezza definiti dallAgenzia internazionale dellenergia atomica, che deve costituire un quadro di prassi cui gli Stati membri devono attenersi nellattuazione della presente direttiva.
Una solida cultura della sicurezza allinterno degli impianti nucleari costituisce uno dei principi fondamentali della gestione della sicurezza necessari ai fini di un esercizio sicuro.
La presente direttiva ha i seguenti obiettivi:
a) stabilire un quadro comunitario al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza e della relativa regolamentazione;
b) assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.
La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile che operi in base a licenza rilasciata ai sensi dellart. 3, paragrafo 4, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa.
(LG-FF)