Qualità delle acque destinate al consumo umano, in Gazzetta il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184

Il Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 06/03/2023. Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 06/03/2023

Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (23G00025)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2023

Art. 1 – Obiettivi
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Campo di applicazione ed esenzioni
Art. 4 – Obblighi generali
Art. 5 – Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati
Art. 6 – Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
Art. 7 – Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
Art. 8 – Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile
Art. 9 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni
Art. 10 – Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
Art. 11 – Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano
Art. 12 – Controlli
Art. 13 – Controlli esterni
Art. 14 – Controlli interni
Art. 15 – Provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso
Art. 16 – Deroghe
Art. 17 – Accesso all’acqua destinata al consumo umano
Art. 18 – Informazioni al pubblico
Art. 19 – Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UE
Art. 20 – Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua
Art. 21 – Revisione e modifica degli allegati
Art. 22 – Competenze delle regioni speciali e province autonome
Art. 23 – Sanzioni
Art. 24 – Norme transitorie
Art. 25 – Abrogazioni
Art. 26 – Disposizioni finanziarie

Allegato I (articolo 3) – REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Allegato II (articolo 7) – CONTROLLO E MONITORAGGIO
Allegato III (articolo 7) – SPECIFICHE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI
Allegato IV (articolo 18) – INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Allegato V (articolo 3) – IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITA’ NON E’ OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO
Allegato VI (articolo 6) – Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell’acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto
Allegato VII (articolo 7) – Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
Allegato VIII (articolo 2) – Classi di strutture prioritarie [Riferimento Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184*]
Allegato IX (articolo 11) – Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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