Con Sentenza della Corte di Giustizia europea (Terza Sezione) del 9 giugno 2005 lItalia è stata condannata per inadempimento della direttiva europea sul trasporto e la raccolta dei rifiuti 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
LItalia è stata condannata per inadempimento della direttiva europea sul trasporto e la raccolta dei rifiuti. Con il decreto legislativo n. 22/1997 furono recepite secondo le motivazioni della terza sezione della Corte di Giustizia europea tre direttive europee sui rifiuti (ordinari, pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio). La Legge 426/1998 ne ha però modificato lart. 30, escludendo dal previsto regime autorizzatorio le aziende che esercitano le attività di raccolta e di trasporto in proprio. La Commissione ha quindi contestato allItalia una deroga alla normativa comunitaria di riferimento (direttiva 91/156/CEE). La modifica apportata con la Legge 426/1998 specifica che lobbligo di iscrizione allAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti riguarda i rifiuti ordinari prodotti da terzi e quelli pericolosi che eccedono la misura di 30 litri / chilo al giorno. In pratica, la locuzione prodotti da terzi si sostituisce a quella che in origine designava lattività delle imprese operanti a titolo professionale. La Corte ha riconosciuto che le due espressioni non possono in alcun modo coincidere. La normativa europea non consente comunque delle deroghe basate sulla quantità o sulla natura dei rifiuti. Sebbene la direttiva 91/156/CEE non faccia esplicito riferimento alla gestione dei rifiuti in proprio, è pur vero che modifica sostanzialmente la precedente direttiva 75/442/CEE. Il fatto che abbia introdotto un più elevato ed esteso livello di controllo da parte delle autorità è chiaramente incompatibile con uninterpretazione che esclude la vigilanza su ogni tipo di rifiuto gestito in proprio dalle stesse aziende che lo producono. La Sentenza di condanna è dipesa anche da una precedente ordinanza della Corte secondo la quale la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale deve tener conto sia dei soggetti che operano per conto terzi, sia di quelli che, pur essendo trasportatori, gestiscono in proprio la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
Fonte: Corte di Giustizia Europea
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