Raccolta e trasporto dei rifiuti: la Corte di giustizia europea condanna l’Italia

Con Sentenza della Corte di Giustizia europea (Terza Sezione) del 9 giugno 2005 l’Italia è stata condannata per inadempimento della direttiva europea sul trasporto e la raccolta dei rifiuti 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

L’Italia è stata condannata per inadempimento della direttiva europea sul trasporto e la raccolta dei rifiuti. Con il decreto legislativo n. 22/1997 furono recepite – secondo le motivazioni della terza sezione della Corte di Giustizia europea – tre direttive europee sui rifiuti (ordinari, pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio). La Legge 426/1998 ne ha però modificato l’art. 30, escludendo dal previsto regime autorizzatorio le aziende che esercitano le attività di raccolta e di trasporto in proprio. La Commissione ha quindi contestato all’Italia una deroga alla normativa comunitaria di riferimento (direttiva 91/156/CEE). La modifica apportata con la Legge 426/1998 specifica che l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti riguarda i rifiuti ordinari prodotti da terzi e quelli pericolosi che eccedono la misura di 30 litri / chilo al giorno. In pratica, la locuzione “prodotti da terzi” si sostituisce a quella che in origine designava l’attività delle imprese operanti “a titolo professionale”. La Corte ha riconosciuto che le due espressioni non possono in alcun modo coincidere. La normativa europea non consente comunque delle deroghe basate sulla quantità o sulla natura dei rifiuti. Sebbene la direttiva 91/156/CEE non faccia esplicito riferimento alla gestione dei rifiuti in proprio, è pur vero che modifica sostanzialmente la precedente direttiva 75/442/CEE. Il fatto che abbia introdotto un più elevato ed esteso livello di controllo da parte delle autorità è chiaramente incompatibile con un’interpretazione che esclude la vigilanza su ogni tipo di rifiuto gestito in proprio dalle stesse aziende che lo producono. La Sentenza di condanna è dipesa anche da una precedente ordinanza della Corte secondo la quale la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale deve tener conto sia dei soggetti che operano per conto terzi, sia di quelli che, pur essendo trasportatori, gestiscono in proprio la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

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