Con inizio dal 18 giugno 2010, il D.M. n. 65 dell’8 marzo 2010, introduce un regime di gestione semplificato per i RAEE ritirati da:
– distributori
– centri di assistenza tecnica
– installatori
per il completamento del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti tecnologici e per l’incremento delle quantità raccolte, riutilizzate e recuperate.
Destinatari delle nuove norme sono i distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.Il decreto distingue tra la gestione dei RAEE domestici (provenienti da nuclei domestici e anche con altra origine ma analoghi per natura e quantità) e gestione dei RAEE professionali (prodotti dalle attività amministrative ed economiche e non rientranti nei domestici).
I distributori, oltre che al ritiro uno-contro-uno dei RAEE domestici a fine vita, saranno tenuti al raggruppamento finalizzato al trasporto presso i centri di raccolta e alla tenuta del registro di carico e scarico, con le modalità previste dal decreto stesso. A tali obblighi sono tenuti, entro certi limiti, anche gli installatori e i gestori di assistenza tecnica.
Le imprese che si occuperanno della raccolta e del trasporto dei rifiuti dei RAEE dovranno essere iscritte all Albo nazionale gestori ambientali. L obbligo di raggruppamento per il trasporto ai centri raccolta e di tenuta del registro sussisterà, anche per i RAEE professionali, per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza di apparecchiature professionali che siano stati formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro nell ambito di un sistema di raccolta.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010
(LG/Pa-Ro)