RAEE, Decreto 65/2010 sui rifiuti elettrici ed elettronici

Sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2010 è pubblicato il Decreto 8 marzo 2010, n. 65 del Ministro dell’ambiente “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 è pubblicato il Decreto 8 marzo 2010, n. 65 del Ministro dell’ambiente e relativo al “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature“.

Con inizio dal 18 giugno 2010, il D.M. n. 65 dell’8 marzo 2010, introduce un regime di gestione semplificato per i RAEE ritirati da:
– distributori
– centri di assistenza tecnica
– installatori
per il completamento del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti tecnologici e per l’incremento delle quantità raccolte, riutilizzate e recuperate.

Destinatari delle nuove norme sono i distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.Il decreto distingue tra la gestione dei RAEE domestici (provenienti da nuclei domestici e anche con altra origine ma analoghi per natura e quantità) e gestione dei RAEE professionali (prodotti dalle attività amministrative ed economiche e non rientranti nei domestici).

I distributori, oltre che al ritiro uno-contro-uno dei RAEE domestici a fine vita, saranno tenuti al raggruppamento finalizzato al trasporto presso i centri di raccolta e alla tenuta del registro di carico e scarico, con le modalità previste dal decreto stesso. A tali obblighi sono tenuti, entro certi limiti, anche gli installatori e i gestori di assistenza tecnica.

Le imprese che si occuperanno della raccolta e del trasporto dei rifiuti dei RAEE dovranno essere iscritte all’ Albo nazionale gestori ambientali. L’ obbligo di raggruppamento per il trasporto ai centri raccolta e di tenuta del registro sussisterà, anche per i RAEE “ professionali”, per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza di apparecchiature professionali che siano stati formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro nell’ ambito di un sistema di raccolta.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010

(LG/Pa-Ro)

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