Previsto già dal D.Lgs. 49/2014, l’Uno contro Zero viene applicato ai negozi che hanno una superficie di vendita di AEE di almeno 400 metri quadrati. Questi sono obbligati al ritiro gratuito, senza alcuna necessità di acquisto di apparecchiature equivalenti (come invece era indicato dall’Uno contro Uno), dei RAEE fino a 25 cm. Non vi è l’obbligo ma la possibilità di fare l’Uno contro Zero per i negozi che hanno una superficie di vendita al di sotto dei 400 mq. e per chi fa vendita online di apparecchiature elettroniche.
Il decreto impone alla distribuzione interessata l’obbligo di informazione verso i cittadini in merito all’opportunità di lasciare in negozio gratuitamente i propri micro RAEE.
Come recita l’articolo 5 del Decreto 121, “il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è effettuato all’interno dei locali del punto vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita”.
Il luogo di ritiro deve garantire standard di sicurezza e non deve permettere un prelievo libero dei rifiuti conferiti. Per quanto riguarda lo svuotamento di questo “deposito preliminare” questo deve avvenire ogni sei mesi o al raggiungimento dei 1.000 kg. e in ogni caso non oltre l’anno.
I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 maggio 2016, n. 121
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 157 del 07/07/2016
Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonchè requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (16G00131)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2016