Riportiamo il testo del comma 5, dell’art. Art. 15 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, “Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti”
“5. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: “entro e non oltre il 13 agosto 2007” sono
sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2007”.
Il Dlgs 151/2005 ha introdotto il nuovo sistema di gestione dei rifiuti costituiti da apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc.
Si tratta della terza proroga:
– il termine iniziale era fissato al 13 agosto 2006
– prorogato al 31 dicembre 2006 dal Dl 173/2006
– prorogato al 30 giugno 2007 dal Dl 300/2006
– prorogato al 31 dicembre 2007 dall’odierno dl 2 luglio 2007, n. 81.
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Riportiamo il testo del comma 5, dell’art. Art. 15 del Dlgs 151/2005
ART.20 (Disposizioni transitorie e finali)
1 . I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell’adeguamento è consentita la prosecuzione dell’attività.
2 . Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l’attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell’adeguamento la prosecuzione dell’attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l’attività è interrotta.
3 . I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l’iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo 14.
4 . Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall’articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 11, comma l, viene assolto dei produttori con le modalità stabilite all’articolo 10, comma 1.
5 . I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1,9, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6 . Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.