Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

In applicazione al D.Lgs.9-04-2008,n.81 nei giorni scorsi è stato siglato tra la Confai e Cgil, Cisl e Uil l’Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità.

Il testo dell’accordo, che riportiamo nel link, stabilisce che nelle aziende o unità produttive associate al sistema Confai e/o che si applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo, sono promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l’elezione del RLS.

Ai fini dell’applicazione delle classi dimensionali previste dalla presente parte prima sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, nella sede aziendale o nell’unità produttiva.
La parte seconda dell’Accordo, relativa a “Elezioni, durata ed espletamento dell’incarico del RLS” prevede che hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni purchè il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.

L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore/trice che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.

Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale e inviata all’OPPC.

(LG-FF)

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