Rappresentanza della società indagata per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: sentenza Cassazione Penale

Con la sentenza del 28 ottobre 2009 n. 41398, la Sesta Sezione Penale della Cassazione si è pronunciata in merito all’art. 39 del D.Lgs. 231/01 ed in particolare alla ratio del divieto previsto per il rappresentante legale dell’ente di rappresentare l’ente stesso nel procedimento penale allorché risulti imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo attribuito all’ente.

A fronte di una istanza con cui il ricorrente richiede venga sollevata eccezione di costituzionalità con riferimento all’art. 39 del D.Lgs. 231, la Cassazione si è pronunciata su tale norma confermandone la legittimità e, a tale scopo, spiegando la ratio del divieto al rappresentante legale dell’ente di rappresentare l’ente stesso nel procedimento penale allorché il rappresentante legale risulti imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo attribuito all’ente.
La Corte sottolinea che si tratta di un “divieto funzionale ad evitare un evidente ed insanabile conflitto di interessi anche all’interno della stessa struttura organizzativa della persona giuridica, potendosi presumere che le linee difensive del soggetto collettivo e del suo rappresentante legale vengano a collidere.”
Tale divieto, a detta della Corte, non determina compromissione del diritto di difesa dell’ente (art. 24 Cost.) né costituisce violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Secondo la Suprema Corte, “a differenza di altre esperienze giuridiche in cui simili casi di conflitto tra ente e rappresentante sono risolti con la nomina di un terzo da parte del giudice, il legislatore italiano ha compiuto una scelta diretta ad evitare forme di invadenza giudiziaria all’interno dell’organizzazione della persona giuridica, rimettendo a quest’ultima ogni decisione al riguardo, nel rispetto della stessa struttura e degli organi del soggetto collettivo.”
E’ dunque rimessa “all’ente la scelta di chi debba rappresentarlo nel processo”, il quale ente ha la possibilità di optare per tre distinte soluzioni.
Dopo aver elencato tali opzioni, in ultimo la Cassazione precisa che il suddetto divieto di rappresentanza vale anche nell’ipotesi in cui il rappresentante dell’ente sia solo indagato.

AG

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