Con la ratifica del Parlamento del 31 gennaio 2007 lItalia è diventata membro della Convenzione UNESCO riguardante la protezione e la promozione delle diversità culturali (aperta alla firma il 20 ottobre 2005 a Parigi).
Con lapprovazione del disegno di legge (vedi link), presentato dal Ministro degli affari esteri in collaborazione con il Ministro per i Beni e le attività culturali, lItalia ha ratificato la Convenzione UNESCO aperta alla firma il 20 ottobre 2005 a Parigi.
Il disegno di legge è costituito da quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, lautorizzazione alla ratifica e lordine di esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità culturali; larticolo 3 quantifica gli oneri derivanti dallapplicazione della Convenzione (valutati in 14.130 euro per il 2007, 7.870 euro per il 2008 e 14.130 euro annui a partire dal 2009); larticolo 4, infine, dispone lentrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sembra utile ricordare che lobiettivo primario della Convenzione è il rafforzamento dei vari anelli che formano la catena creativa culturale, vale a dire: la creazione stessa; la produzione; la distribuzione/diffusione; laccesso e la fruizione dei beni culturali (con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo).
Va tenuto presente che il termine protezione, nellambito degli strumenti elaborati dallUNESCO, differisce dallaccezione che esso riveste, per esempio, nel campo del copyright: il termine protezione, strettamente legato a promozione, intende piuttosto tenere vive le espressioni culturali, seriamente minacciate dal ritmo accelerato della globalizzazione. Si vuole, cioè, impedire che le espressioni culturali restino confinate nei musei, o ristrette in schemi puramente folcloristici.
Tra i principi della Convenzione, ricordiamo:
– il principio della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che in nessun caso devono essere compressi per proteggere e promuovere la diversità culturale, dal momento che il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali sono lunico efficace antidoto alla possibile deriva delle diversità culturali verso un completo relativismo;
– -il principio dellapertura e bilanciamento, il quale assicura che le azioni intraprese da uno Stato per sostenere la diversità delle proprie espressioni culturali vengano equilibrate da altre misure, suscettibili di accrescere lapertura alle altre culture mondiali.
La Convenzione consente alle singole Parti di individuare speciali contesti nei quali si ritenga che determinate espressioni culturali dei propri territori siano a rischio di estinzione, e di adottare le misure necessarie per la loro sopravvivenza.
Il disegno di legge è costituito da quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, lautorizzazione alla ratifica e lordine di esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità culturali; larticolo 3 quantifica gli oneri derivanti dallapplicazione della Convenzione (valutati in 14.130 euro per il 2007, 7.870 euro per il 2008 e 14.130 euro annui a partire dal 2009); larticolo 4, infine, dispone lentrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sembra utile ricordare che lobiettivo primario della Convenzione è il rafforzamento dei vari anelli che formano la catena creativa culturale, vale a dire: la creazione stessa; la produzione; la distribuzione/diffusione; laccesso e la fruizione dei beni culturali (con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo).
Va tenuto presente che il termine protezione, nellambito degli strumenti elaborati dallUNESCO, differisce dallaccezione che esso riveste, per esempio, nel campo del copyright: il termine protezione, strettamente legato a promozione, intende piuttosto tenere vive le espressioni culturali, seriamente minacciate dal ritmo accelerato della globalizzazione. Si vuole, cioè, impedire che le espressioni culturali restino confinate nei musei, o ristrette in schemi puramente folcloristici.
Tra i principi della Convenzione, ricordiamo:
– il principio della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che in nessun caso devono essere compressi per proteggere e promuovere la diversità culturale, dal momento che il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali sono lunico efficace antidoto alla possibile deriva delle diversità culturali verso un completo relativismo;
– -il principio dellapertura e bilanciamento, il quale assicura che le azioni intraprese da uno Stato per sostenere la diversità delle proprie espressioni culturali vengano equilibrate da altre misure, suscettibili di accrescere lapertura alle altre culture mondiali.
La Convenzione consente alle singole Parti di individuare speciali contesti nei quali si ritenga che determinate espressioni culturali dei propri territori siano a rischio di estinzione, e di adottare le misure necessarie per la loro sopravvivenza.
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